Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583
In vigore dal 17 gen 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583
Il regolamento delegato (UE) 2017/583 è così modificato:
(1)
All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
«4. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), la dimensione degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini è misurata in base all'importo nozionale dei contratti negoziati di cui all'allegato II, tabella 2, campo 10.»;
(2)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Applicazione della trasparenza post-negoziazione a talune operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni
[Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
Gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applicano alle operazioni elencate all', paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*1).
(3)
l'articolo 13 è così modificato:
(a)
al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:
«I dati di cui al primo comma sono raccolti conformemente all'allegato V.»;
(b)
il paragrafo 17 è sostituito dal seguente:
«17. Le autorità competenti assicurano la pubblicazione dei risultati dei calcoli di cui al paragrafo 5 per ogni strumento finanziario e per ogni classe di strumenti finanziari entro il 30 aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 30 aprile di ogni anno. I risultati dei calcoli si applicano a decorrere dal primo lunedì di giugno di ogni anno dopo la pubblicazione fino al giorno precedente il primo lunedì di giugno dell'anno successivo.;
18. Ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e in deroga ai paragrafi 7, 15 e 17, le autorità competenti, per quanto riguarda le obbligazioni tranne ETC e ETN, assicurano la pubblicazione dei calcoli di cui al paragrafo 5, lettera a), su base trimestrale, il primo lunedì del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre dopo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito il primo lunedì del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. I calcoli includono le operazioni eseguite nell'Unione nel corso del trimestre civile precedente e si applicano a decorrere dal terzo lunedì del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno fino a quando si applicano i calcoli del periodo trimestrale successivo.»;
(4)
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
(5)
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
(6)
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
(7)
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
(8)
il testo che figura nell'allegato V del presente regolamento è aggiunto come allegato V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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