Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583

In vigore dal 17 gen 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583 Il regolamento delegato (UE) 2017/583 è così modificato: (1) All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), la dimensione degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini è misurata in base all'importo nozionale dei contratti negoziati di cui all'allegato II, tabella 2, campo 10.»; (2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Applicazione della trasparenza post-negoziazione a talune operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni [Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014] Gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applicano alle operazioni elencate all', paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*1). (3) l'articolo 13 è così modificato: (a) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: «I dati di cui al primo comma sono raccolti conformemente all'allegato V.»; (b) il paragrafo 17 è sostituito dal seguente: «17.   Le autorità competenti assicurano la pubblicazione dei risultati dei calcoli di cui al paragrafo 5 per ogni strumento finanziario e per ogni classe di strumenti finanziari entro il 30 aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 30 aprile di ogni anno. I risultati dei calcoli si applicano a decorrere dal primo lunedì di giugno di ogni anno dopo la pubblicazione fino al giorno precedente il primo lunedì di giugno dell'anno successivo.; 18.   Ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e in deroga ai paragrafi 7, 15 e 17, le autorità competenti, per quanto riguarda le obbligazioni tranne ETC e ETN, assicurano la pubblicazione dei calcoli di cui al paragrafo 5, lettera a), su base trimestrale, il primo lunedì del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre dopo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito il primo lunedì del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. I calcoli includono le operazioni eseguite nell'Unione nel corso del trimestre civile precedente e si applicano a decorrere dal terzo lunedì del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno fino a quando si applicano i calcoli del periodo trimestrale successivo.»; (4) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento; (5) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; (6) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento; (7) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; (8) il testo che figura nell'allegato V del presente regolamento è aggiunto come allegato V.
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