Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587

In vigore dal 17 gen 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587 Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così modificato: 1) all', i punti 2 e 3 sono soppressi; 2) l' è così modificato: a) le lettere da d) a i) sono soppresse; b) è aggiunta la lettera j) seguente: «j) l'operazione non costituisce un'operazione ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 a norma dell', paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*1). (*1)  Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).»;" 3) l'articolo 6 è così modificato: a) le lettere da d) a i) sono soppresse; b) è aggiunta la lettera k) seguente: «k) l'operazione non costituisce un'operazione ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 a norma dell', paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590.»; 4) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Un ordine relativo ad un ETF è considerato di dimensione elevata se è pari o superiore a 3 000 000 EUR.»; 5) all'articolo 13, le lettere b), c) e d) sono soppresse; 6) all'articolo 15, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) entro l'apertura del giorno di negoziazione successivo del mercato più rilevante in termini di liquidità, per le operazioni non contemplate alla lettera a).»; 7) l'articolo 17 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo ai fini dell', paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 per il periodo compreso tra il primo lunedì di aprile dell'anno in cui le informazioni sono pubblicate e il giorno precedente il primo lunedì di aprile dell'anno successivo.»; b) sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti: «6.   Quando l'ESMA o le autorità competenti chiedono informazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP forniscono tali informazioni conformemente all'allegato IV del presente regolamento. 7.   Quando la dimensione dell'operazione determinata ai fini dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 1, è espressa in valore monetario e lo strumento finanziario non è denominato in euro, la dimensione dell'operazione è convertita nella valuta nella quale è denominato lo strumento finanziario applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell'anno precedente.»; 8) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; 9) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; 10) il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.
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