Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587
In vigore dal 17 gen 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587
Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così modificato:
1)
all', i punti 2 e 3 sono soppressi;
2)
l' è così modificato:
a)
le lettere da d) a i) sono soppresse;
b)
è aggiunta la lettera j) seguente:
«j)
l'operazione non costituisce un'operazione ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 a norma dell', paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*1).
(*1) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).»;"
3)
l'articolo 6 è così modificato:
a)
le lettere da d) a i) sono soppresse;
b)
è aggiunta la lettera k) seguente:
«k)
l'operazione non costituisce un'operazione ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 a norma dell', paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590.»;
4)
all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Un ordine relativo ad un ETF è considerato di dimensione elevata se è pari o superiore a 3 000 000 EUR.»;
5)
all'articolo 13, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
6)
all'articolo 15, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
entro l'apertura del giorno di negoziazione successivo del mercato più rilevante in termini di liquidità, per le operazioni non contemplate alla lettera a).»;
7)
l'articolo 17 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo ai fini dell', paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 per il periodo compreso tra il primo lunedì di aprile dell'anno in cui le informazioni sono pubblicate e il giorno precedente il primo lunedì di aprile dell'anno successivo.»;
b)
sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:
«6. Quando l'ESMA o le autorità competenti chiedono informazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP forniscono tali informazioni conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
7. Quando la dimensione dell'operazione determinata ai fini dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 1, è espressa in valore monetario e lo strumento finanziario non è denominato in euro, la dimensione dell'operazione è convertita nella valuta nella quale è denominato lo strumento finanziario applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell'anno precedente.»;
8)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
9)
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
10)
il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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