Art. 1
Prescrizioni in materia di certificazione sanitaria per i movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da bovini, suini, ovini, caprini o equini
In vigore dal 13 gen 2023
Il regolamento delegato (UE) 2020/686 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 7, la lettera a) è soppressa;
2)
all’, il punto 12) è sostituito dal seguente:
«12)
“gruppo di raccolta di embrioni”, uno stabilimento di materiale germinale costituito da un gruppo di professionisti o da una struttura riconosciuti dall’autorità competente, secondo quanto previsto all’, per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di ovociti o di embrioni concepiti in vivo di bovini, suini, ovini, caprini o equini destinati a essere spostati in un altro Stato membro;»
;
3)
all’, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
il gruppo di professionisti o la struttura sottoposti al controllo di un veterinario del gruppo, competente per la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio di ovociti o di embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini, ai fini del riconoscimento come gruppo di raccolta di embrioni;»;
4)
all’, paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
all’allegato I, parte 2, punto 2, per quanto riguarda la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di ovociti o di embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini;»;
5)
all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di materiale germinale trasformato in uno stabilimento di materiale germinale diverso dallo stabilimento di materiale germinale di raccolta, l’operatore dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale integra le informazioni di cui al paragrafo 1 con informazioni che consentano di indentificare il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di trasformazione di tale materiale germinale.»
;
6)
all’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli operatori spostano gli animali donatori, secondo quanto previsto nella frase introduttiva del paragrafo 1, solo con il consenso preliminare del veterinario del centro di raccolta dello sperma di destinazione.»
;
7)
l’articolo 36 è soppresso;
8)
l’articolo 39 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è soppresso;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il veterinario ufficiale effettua i controlli e gli esami di cui ai paragrafi 2 e 3 e rilascia il certificato sanitario entro le 72 ore precedenti la spedizione della partita di materiale germinale.»
;
9)
l’articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Articolo 40
Prescrizioni in materia di certificazione sanitaria per i movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da bovini, suini, ovini, caprini o equini
I certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini o equini, detenuti in stabilimenti confinati, e di animali della famiglia Camelidae o Cervidae contengono almeno le informazioni di cui all’allegato IV, punto 2.»
;
10)
l’articolo 41 è sostituito dal seguente:
«Articolo 41
Obbligo per gli operatori di notificare in anticipo i movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da bovini, suini, ovini, caprini o equini
Se le partite di materiale germinale di animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini o equini, detenuti in stabilimenti confinati, o di animali della famiglia Camelidae o Cervidae sono spostate in un altro Stato membro, l’operatore notifica in anticipo all’autorità competente dello Stato membro di origine delle partite il movimento previsto di tali partite di materiale germinale.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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