Art. 5
Richieste di informazioni ad hoc
In vigore dal 12 gen 2023
Richieste di informazioni ad hoc
1. Qualsiasi altra richiesta di informazioni ad hoc non specificate nel regolamento delegato (UE) 2023/1117 è trasmessa in forma scritta o elettronica alle persone di contatto pertinenti indicate nell’elenco di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Le autorità competenti che presentano una richiesta di cui al paragrafo 1 spiegano in che modo le informazioni dovrebbero facilitare la vigilanza o il monitoraggio di un’impresa di investimento o la protezione della stabilità del sistema finanziario.
3. Le autorità competenti che hanno richiesto le informazioni indicano un termine di tempo ragionevole entro il quale la risposta dovrebbe essere disponibile tenendo conto della natura e dell’urgenza della richiesta e delle informazioni che ne costituiscono l’oggetto.
4. Le autorità competenti che ricevono una richiesta di cui al paragrafo 1 forniscono le informazioni senza indebiti ritardi e compiono ogni sforzo possibile per rispondere entro il termine indicato nella richiesta. Se non riescono a rispondere entro tale termine, dette autorità competenti comunicano senza indebiti ritardi alle autorità competenti richiedenti il termine entro il quale forniranno le informazioni.
5. Se le informazioni richieste non sono disponibili, le autorità competenti che ricevono una richiesta di cui al paragrafo 1 lo comunicano alle autorità competenti che l’hanno presentata.
Storico versioni
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