Art. 4

Richieste di informazioni riguardanti i fornitori di servizi transfrontalieri

In vigore dal 12 gen 2023
Richieste di informazioni riguardanti i fornitori di servizi transfrontalieri 1.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui l’impresa di investimento svolge attività in regime di libera prestazione di servizi, che chiedono alle autorità competenti dello Stato membro d’origine di fornire le informazioni riguardanti tali servizi ai sensi del regolamento delegato (UE) 2023/1117: a) presentano la richiesta di informazioni in forma scritta o elettronica alla persona di contatto pertinente indicata nell’elenco di cui all’, paragrafo 1; b) indicano un termine di tempo ragionevole entro il quale la risposta dovrebbe essere disponibile. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine che ricevono una richiesta di cui al paragrafo 1 forniscono le informazioni senza indebiti ritardi e compiono ogni sforzo possibile per rispondere entro il termine indicato nella richiesta. Se non riescono a rispondere entro tale termine, dette autorità competenti comunicano senza indebiti ritardi alle autorità competenti richiedenti il termine entro il quale forniranno le informazioni.
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