Art. 1

Frequenza dello scambio di informazioni

In vigore dal 12 gen 2023
Frequenza dello scambio di informazioni 1.   Le informazioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2023/1117 sono messe a disposizione e aggiornate con cadenza almeno annuale. Le informazioni aggiornate sono fornite dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine alle autorità competenti dello Stato membro ospitante entro il 30 aprile di ogni anno o, senza indebiti ritardi, a seguito di una modifica significativa. 2.   Le informazioni relative a qualsiasi caso di inosservanza dei requisiti specificati agli articoli da 3 a 6 e all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 e all’applicazione di misure di vigilanza o di altre sanzioni amministrative o misure amministrative di cui all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 sono fornite senza indebiti ritardi e al più tardi entro 14 giorni di calendario dalla data dell’accertamento, da parte delle autorità competenti, del caso di inosservanza, dell’applicazione della misura di vigilanza o altra misura amministrativa o dell’applicazione di una sanzione amministrativa. 3.   Le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 sono messe a disposizione e aggiornate con cadenza almeno annuale. Le informazioni aggiornate sono fornite dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine alle autorità competenti dello Stato membro ospitante entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base della chiusura di esercizio al 31 dicembre, o, senza indebiti ritardi, a seguito di una modifica significativa. 4.   In deroga al paragrafo 3, nel corso dell’anno civile, se le autorità competenti dello Stato membro d’origine completano la revisione e la valutazione prudenziali delle imprese di investimento effettuate in conformità dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite entro un mese dal completamento della relazione.
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