Art. 18

Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza

In vigore dal 12 gen 2023
Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza L’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili dell’esercizio della vigilanza sui soggetti o sulle succursali del gruppo di imprese di investimento che sono o possono essere interessati da una situazione di emergenza, coordinano nella misura del possibile le attività di comunicazione esterna, tenendo conto degli obblighi e dei vincoli giuridici imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione.
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Art. 18 Regolamento (UE) 2023/1118 — Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza | Portale Normativo