Art. 2
In vigore dal 5 gen 2023
Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento solo la società Ynsect NL B.V. (9) è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui all’, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici protetti a norma dell’ o con il consenso di Ynsect NL B.V..
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:58:oj#art-2