Art. 2
In vigore dal 4 gen 2023
Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il 25 gennaio 2023, solo la società Chr. Hansen A/S (15) è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui all’, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici protetti a norma dell’ o con il consenso di Chr. Hansen A/S.
Storico versioni
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