Art. 2
In vigore dal 3 gen 2023
1. I preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 e Lactococcus lactis NCIMB 30117 specificati nell’allegato e le premiscele che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 24 luglio 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 24 gennaio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti i preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 e Lactococcus lactis NCIMB 30117 specificati nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 24 gennaio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 24 gennaio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti i preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 e Lactococcus lactis NCIMB 30117 specificati nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 24 gennaio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 24 gennaio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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