Art. 7
Segreto professionale
In vigore dal 22 dic 2022
Segreto professionale
1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui al presente articolo.
2. Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l'ACER o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato o persona fisica o giuridica cui l'autorità competente ha delegato i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti incaricati da detta autorità.
3. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni di legge dell'Unione o nazionali.
4. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che è consentita la divulgazione di tali informazioni o che la stessa è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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