Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 dic 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Si applicano inoltre le definizioni seguenti: 1) «procedura autorizzativa»: la procedura che: a) comprende tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, rivedere la potenza ed esercire gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore, gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché le opere necessarie per la loro connessione alla rete, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e le valutazioni di impatto ambientale, ove necessarie; e b) comprende tutte le fasi amministrative dal ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità competente fino alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura da parte della medesima; 2) «apparecchiatura per l'energia solare»: apparecchiatura che converte l'energia solare in energia termica o elettrica, compresa l'apparecchiatura solare termica e fotovoltaica.
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