Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 dic 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1)
«procedura autorizzativa»: la procedura che:
a)
comprende tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, rivedere la potenza ed esercire gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore, gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché le opere necessarie per la loro connessione alla rete, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e le valutazioni di impatto ambientale, ove necessarie; e
b)
comprende tutte le fasi amministrative dal ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità competente fino alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura da parte della medesima;
2)
«apparecchiatura per l'energia solare»: apparecchiatura che converte l'energia solare in energia termica o elettrica, compresa l'apparecchiatura solare termica e fotovoltaica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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