Art. 8

Partecipazione all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune

In vigore dal 19 dic 2022
Partecipazione all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune 1.   La partecipazione all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune è aperta a ogni impresa di gas naturale e a ogni impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione e trasparente nei confronti delle stesse indipendentemente dal volume richiesto. All’impresa di gas naturale o all’impresa consumatrice di gas è impedito di partecipare in qualità di fornitore, produttore e acquirente all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune se è: a) sottoposta a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; b) posseduta o controllata direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero che agisce per loro conto o sotto la loro direzione; o c) posseduta o controllata direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persone fisiche o giuridiche russe o da entità o organismi stabiliti in Russia, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. 2.   Sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire che fondi o risorse economiche derivanti dalla partecipazione alla procedura di acquisto in comune organizzata dal prestatore del servizio siano messi, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi: a) sottoposti a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; b) posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione; o c) posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persone fisiche o giuridiche russe o da entità o organismi stabiliti in Russia, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. 3.   Ciascuno Stato membro o altro portatore di interessi può erogare sostegno alla liquidità, anche sotto forma di garanzie, al partecipante alla procedura di acquisto in comune organizzata dal prestatore del servizio, ove applicabile in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. Il sostegno può assumere la forma di garanzie a copertura del fabbisogno di garanzie reali o a copertura del rischio di costi aggiuntivi in caso di insolvenza di altri acquirenti che partecipano allo stesso contratto di acquisto in comune. 4.   Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas stabilite nelle parti contraenti della Comunità dell’energia possono partecipare all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune a condizione che siano in atto le misure o gli accordi necessari per consentirne la partecipazione all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune a norma della presente sezione.
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