Art. 6
Criteri di selezione del prestatore del servizio
In vigore dal 19 dic 2022
Criteri di selezione del prestatore del servizio
1. La Commissione seleziona il prestatore del servizio in base ai criteri di ammissibilità seguenti:
a)
il prestatore del servizio è stabilito e ha sede operativa nel territorio di uno Stato membro;
b)
il prestatore del servizio ha esperienza in operazioni transfrontaliere;
c)
il prestatore del servizio non è:
i)
sottoposto a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;
ii)
posseduto o controllato direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero agisce per loro conto o sotto la loro direzione; o
iii)
posseduto o controllato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persona fisica o giuridica russa o da entità o organismo stabilito in Russia, ovvero agisce per loro conto o sotto la loro direzione.
2. Fatti salvi gli altri obblighi di dovuta diligenza, tra la Commissione e il prestatore del servizio sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire che, nell’esecuzione dei compiti di cui all’, il prestatore del servizio metta fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi:
a)
sottoposti a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;
b)
posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione; o
c)
posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persone fisiche o giuridiche russa o da entità o organismi stabiliti in Russia, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.
3. Il prestatore del servizio non fa parte di un’impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di gas naturale di cui all’, punto 20), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), ad eccezione di un soggetto separato conformemente al capo IV di tale direttiva.
4. La Commissione stabilisce i criteri di selezione e di aggiudicazione tenendo conto, tra l’altro, dei criteri seguenti, che indica nel bando di gara:
a)
livello di esperienza nell’organizzazione e nella gestione di procedure di gara o di vendita all’asta di gas naturale o di servizi associati, quali il trasporto, con l’ausilio di appositi strumenti informatici;
b)
livello di esperienza nell’adattamento delle procedure di gara o di vendita all’asta alle diverse esigenze, quali considerazioni geografiche o tempistica;
c)
livello di esperienza nello sviluppo di strumenti informatici di aggregazione della domanda di molteplici partecipanti e di relativo allineamento con l’offerta;
d)
qualità della sicurezza del sistema di informazione, in particolare in termini di protezione dei dati e di sicurezza online; e
e)
capacità di identificazione e accreditamento dei partecipanti, in termini sia di personalità giuridica sia di capacità finanziaria.
Storico versioni
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