Art. 3

Trasparenza e scambio di informazioni

In vigore dal 19 dic 2022
Trasparenza e scambio di informazioni 1.   Al solo scopo di un migliore coordinamento, l’impresa di gas naturale o l’impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione, ovvero l’autorità di uno Stato membro, che intende indire una gara d’appalto per l’acquisto di gas o avviare negoziati con produttori o fornitori di gas naturale di paesi terzi per l’acquisto di gas, in volume superiore a 5 TWh/anno, informa la Commissione e se del caso lo Stato membro in cui tali imprese sono stabilite della conclusione di un contratto di fornitura di gas o di un protocollo d’intesa oppure dell’avvio di una gara d’appalto per l’acquisto di gas. La notifica a norma del primo comma è effettuata almeno sei settimane prima della conclusione o dell’avvio previsti, o in tempi più brevi a condizione che i negoziati siano avviati in una data più vicina alla data della firma del contratto, ma non più tardi di due settimane prima della conclusione o dell’avvio previsti. Tale notifica contiene solo le seguenti informazioni di base: a) l’identità del o dei partner contrattuali o lo scopo della gara d’appalto per l’acquisto di gas; b) i volumi interessati; c) le date previste; e d) il prestatore del servizio che organizza l’acquisto o la gara d’appalto per conto dello Stato membro, se del caso. 2.   La Commissione, se ritiene che un ulteriore coordinamento in relazione all’avvio di una gara d’appalto per l’acquisto di gas o l’acquisto di gas programmato da parte dell’impresa di gas naturale o impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione ovvero dell’autorità di uno Stato membro possa migliorare il funzionamento degli acquisti in comune o che l’avvio di una gara d’appalto per l’acquisto di gas o l’acquisto di gas programmato possa ripercuotersi negativamente sul mercato interno, sulla sicurezza dell’approvvigionamento o sulla solidarietà energetica, può rivolgere una raccomandazione all’impresa di gas naturale o all’impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione oppure all’autorità di uno Stato membro affinché prendano in considerazione le misure opportune. In tal caso la Commissione, se del caso, informa lo Stato membro in cui è stabilita l’impresa. 3.   La Commissione informa il comitato direttivo ad hoc di cui all’ prima di formulare la raccomandazione prevista al paragrafo 2. 4.   Il soggetto che informa la Commissione a norma del paragrafo 1 ha facoltà di indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altro tipo, la cui divulgazione potrebbe nuocere alle attività delle parti coinvolte debba essere considerata riservata e se le informazioni comunicate possano essere condivise con gli altri Stati membri. 5.   Le richieste di riservatezza a norma del presente articolo non limitano l’accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione provvede a che l’accesso alle informazioni riservate sia limitato rigorosamente ai propri servizi che ne hanno assoluta necessità. I rappresentanti della Commissione trattano tali informazioni con la debita riservatezza. 6.   Fatto salvo l’articolo 346 TFUE, le informazioni riservate sono scambiate con la Commissione e le altre autorità del caso soltanto se necessario ai fini dell’applicazione del presente regolamento. Lo scambio è limitato alle informazioni pertinenti e commisurate allo scopo per il quale è attuato. Nello scambio è preservata la riservatezza delle informazioni e sono tutelati la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti cui si applica il presente regolamento, e si impiegano strumenti efficaci per proteggere fisicamente i dati. I server sono ubicati e le informazioni conservate fisicamente nel territorio dell’Unione.
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Trasparenza e scambio di informazioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2022/2576) — Testo vigente | Portale Normativo