Art. 28

Procedura per le misure di solidarietà in assenza di un accordo di solidarietà

In vigore dal 19 dic 2022
Procedura per le misure di solidarietà in assenza di un accordo di solidarietà 1.   Lo Stato membro che chiede l’applicazione delle misure di solidarietà presenta una richiesta di solidarietà a un altro Stato membro in cui indica almeno quanto segue: a) dati di contatto dell’autorità competente dello Stato membro; b) dati di contatto dei pertinenti gestori del sistema di trasporto dello Stato membro (se del caso); c) dati di contatto di terzi che agiscono per conto dello Stato membro (se del caso); d) periodo di consegna, comprese le tempistiche della prima consegna possibile e la durata prevista delle consegne; e) punti di consegna e di interconnessione; f) volume di gas in kWh per ciascun punto di interconnessione; g) qualità del gas. 2.   La richiesta di solidarietà è inviata contestualmente agli Stati membri potenzialmente in grado di prestare solidarietà, alla Commissione e ai responsabili per la gestione della crisi designati a norma dell’, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1938. 3.   Lo Stato membro che riceve la richiesta di solidarietà invia una risposta in cui precisa i dati di contatto di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il volume e la qualità che è in grado di fornire ai punti di interconnessione con le tempistiche richieste di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g). La risposta indica il volume risultante da eventuali riduzioni o, laddove strettamente indispensabile, dallo svincolo di scorte strategiche qualora quello che può essere fornito attraverso misure volontarie non sia sufficiente. 4.   La richiesta di solidarietà è presentata almeno 72 ore prima del termine di consegna indicato. La risposta alla richiesta di solidarietà è fornita entro 24 ore. La ricezione della risposta e il volume accettato dallo Stato membro che richiede solidarietà sono confermati al più tardi 24 ore prima del termine di consegna. 5.   La richiesta può essere presentata per uno o più giorni e la risposta si attiene alla medesima durata. 6.   Se più Stati membri prestano solidarietà e con uno o più di essi sono in vigore accordi bilaterali di solidarietà, per gli Stati membri che li hanno conclusi valgono tali accordi. Le norme standard di cui al presente articolo sono applicabili solo in relazione agli altri Stati membri che prestano solidarietà. 7.   La Commissione può agevolare l’attuazione degli accordi di solidarietà, in particolare mediante un modello accessibile su una piattaforma online sicura che consenta la trasmissione in tempo reale di richieste e offerte.
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