Art. 27
Norme standard per le misure di solidarietà
In vigore dal 19 dic 2022
Norme standard per le misure di solidarietà
1. Se due Stati membri non hanno concordato le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma dell’, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/1938 («accordo di solidarietà»), la fornitura di gas in caso di emergenza in forza dell’obbligo sancito all’, paragrafo 1, dello stesso regolamento è soggetta alle condizioni di cui al presente articolo.
2. La compensazione per la misura di solidarietà non eccede costi ragionevoli e, in deroga all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, comprende in ogni caso:
a)
il prezzo per il gas nello Stato membro che presta solidarietà;
b)
le spese di stoccaggio e trasporto, compresi gli eventuali costi derivanti dallo spostamento dei carichi di GNL fino al punto di interconnessione richiesto;
c)
le spese di contenzioso per i relativi procedimenti giudiziari o arbitrali che coinvolgono lo Stato membro che presta solidarietà;
d)
altri costi indiretti non coperti dal prezzo del gas, quali il rimborso di danni finanziari o di altro tipo derivanti dalla riduzione obbligatoria del carico fisso dei clienti in relazione alla prestazione di solidarietà, a condizione che tali costi indiretti non superino il 100 % del prezzo del gas.
3. Qualora uno Stato membro chieda una compensazione per i costi indiretti a norma del paragrafo 2, lettera d), superiori al 100 % del prezzo del gas, la Commissione, previa consultazione delle pertinenti autorità competenti, decide se sia opportuna una compensazione più elevata, tenuto conto delle circostanze contrattuali e nazionali specifiche del caso e del principio di solidarietà energetica.
4. A meno che lo Stato membro che richiede solidarietà e lo Stato membro che presta solidarietà non concordino altrimenti, il prezzo del gas fornito allo Stato membro che richiede solidarietà corrisponde al prezzo di mercato del giorno prima nello Stato membro che presta solidarietà nel giorno precedente la richiesta di solidarietà, o al corrispondente prezzo di mercato del giorno prima presso la borsa accessibile più vicina, il punto di scambio virtuale accessibile più vicino o presso un hub concordato nel giorno precedente la richiesta di solidarietà.
5. La compensazione per i volumi di gas forniti nel contesto di una richiesta di solidarietà a norma dell’ è versata direttamente dallo Stato membro che richiede solidarietà allo Stato membro che presta solidarietà o al soggetto indicato da entrambi gli Stati membri nella risposta alla richiesta di solidarietà e nella conferma di ricezione della risposta e del volume accettato.
6. Lo Stato membro cui è rivolta la richiesta di solidarietà dà attuazione alla misura di solidarietà quanto prima e comunque entro tre giorni dalla richiesta. Lo Stato membro può rifiutarsi di prestare solidarietà allo Stato membro che richiede solidarietà soltanto se dimostra che:
a)
non dispone di gas sufficiente per i volumi di cui all’, paragrafo 2; o
b)
non ha a disposizione una capacità di interconnessione sufficiente, come previsto all’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1938, e non ha la possibilità di fornire volumi sufficienti di GNL.
7. Oltre alle norme standard di cui al presente articolo, gli Stati membri possono concordare le modalità tecniche e il coordinamento della prestazione di solidarietà.
8. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni vigenti per il funzionamento sicuro e affidabile del sistema del gas.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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