Art. 25

Misure di salvaguardia dei flussi transfrontalieri

In vigore dal 19 dic 2022
Misure di salvaguardia dei flussi transfrontalieri Se, a norma dell’, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1938, la Commissione chiede di porre fine a restrizioni indebite dei flussi transfrontalieri di gas o dell’accesso alle infrastrutture del gas, o a misure che mettono a rischio l’approvvigionamento di gas in un altro Stato membro, l’autorità competente ai sensi dell’, punto 7), del regolamento (UE) 2017/1938 o lo Stato membro di cui all’, paragrafo 6, primo comma, di tale regolamento, anziché seguire la procedura di cui all’, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1938, modifica la propria azione o interviene per assicurare il rispetto dell’, paragrafo 5, di tale regolamento.
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