Art. 24
Misure di riduzione della domanda riguardanti i clienti protetti
In vigore dal 19 dic 2022
Misure di riduzione della domanda riguardanti i clienti protetti
1. In via eccezionale gli Stati membri possono adottare misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti ai sensi dell’, punto 5), del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare quando è stato dichiarato uno dei livelli di crisi di cui all’, paragrafo 1, e all’ del medesimo regolamento o lo stato di allarme dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2022/1369. Le misure sono limitate agli usi non essenziali del gas e tengono conto degli elementi di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1369. Tali misure eccezionali possono essere adottate solo dopo una valutazione effettuata dalle autorità competenti, secondo la definizione di cui all’, punto 7), del regolamento (UE) 2017/1938, per quanto riguarda le condizioni per determinare tali volumi non essenziali di gas.
2. A seguito delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in nessun caso è ridotto il consumo dei clienti vulnerabili quali definiti dagli Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE, e gli Stati membri non interrompono le forniture a tali clienti in conseguenza dell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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