Art. 20

Trasmissione all’ACER dei dati di mercato del GNL

In vigore dal 19 dic 2022
Trasmissione all’ACER dei dati di mercato del GNL 1.   Gli operatori di mercato del GNL trasmettono quotidianamente all’ACER i dati di mercato del GNL conformemente alle specifiche di cui all’ e in un formato standardizzato, mediante un protocollo di trasmissione di alta qualità e il più vicino possibile al tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL (ore 18.00 CET). 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano il termine temporale per la trasmissione dei dati di mercato del GNL prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’. 3.   Se del caso, previa consultazione della Commissione, l’ACER emana orientamenti su quanto segue: a) le informazioni dettagliate da comunicare in aggiunta ai dettagli delle operazioni che devono essere segnalate e ai dati fondamentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, comprese le offerte e le offerte d’acquisto; e b) la procedura, il formato standard ed elettronico e i requisiti tecnici e organizzativi di presentazione dei dati cui attenersi quando si trasmettono i dati di mercato del GNL richiesti. 4.   Gli operatori di mercato del GNL trasmettono all’ACER i dati di mercato del GNL richiesti attraverso i canali istituiti dall’ACER e a titolo gratuito, se possibile utilizzando procedure già esistenti e disponibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2576:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo