Art. 16

Ruolo delle autorità competenti

In vigore dal 19 dic 2022
Ruolo delle autorità competenti 1.   L’autorità competente vigila sull’attuazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera. L’autorità competente provvede a che le eventuali divergenze nell’attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera da parte delle sedi di negoziazione stabilite nel proprio Stato membro siano debitamente giustificate dalle peculiarità della sede di negoziazione o del derivato su energia d’interesse. 2.   Ciascuna autorità competente provvede a che le sedi di negoziazione applichino meccanismi preliminari atti ad attenuare l’eccessiva volatilità sui mercati dei derivati su energia nel periodo che intercorre fino all’istituzione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera di cui all’, paragrafo 1. 3.   Ciascuna autorità competente riferisce all’ESMA, entro tre settimane dalla data di cui all’, paragrafo 1, e almeno su base trimestrale, in merito all’attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera da parte delle sedi di negoziazione sulle quali esercita la vigilanza.
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Ruolo delle autorità competenti (Art. 16 Regolamento (UE) 2022/2576) — Testo vigente | Portale Normativo