Art. 15

Meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera

In vigore dal 19 dic 2022
Meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera 1.   Non appena possibile, e comunque entro il 31 gennaio 2023, ciascuna sede di negoziazione in cui sono negoziati derivati su energia predispone, per ciascuno di tali derivati, un meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera basato su un limite di prezzo superiore e uno inferiore («limiti di prezzo») che racchiudono la forcella al di sopra e al di sotto della quale gli ordini non possono essere eseguiti («meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera»). La sede di negoziazione provvede a che il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera impedisca oscillazioni eccessive dei prezzi dei derivati su energia nel corso di una stessa giornata di negoziazione. Nell’istituire il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, la sede di negoziazione provvede a che l’attuazione di tali misure non impedisca la formazione di prezzi di chiusura a fine giornata affidabili. 2.   La sede di negoziazione stabilisce, per ciascun derivato su energia ivi negoziato, il metodo di calcolo applicabile alla determinazione dei limiti di prezzo rispetto al prezzo di riferimento. Il primo prezzo di riferimento della giornata è il prezzo determinato all’apertura della pertinente sessione di negoziazione. I prezzi di riferimento successivi sono l’ultimo prezzo di mercato via via osservato a intervalli regolari. In caso di interruzione delle negoziazioni in corso di giornata, il primo prezzo di riferimento dopo l’interruzione è il prezzo di apertura alla ripresa delle negoziazioni. 3.   I limiti di prezzo sono espressi in valore assoluto oppure in termini relativi sotto forma di variazione percentuale rispetto al prezzo di riferimento. La sede di negoziazione adegua il metodo di calcolo alle peculiarità di ciascun derivato su energia, al profilo di liquidità del mercato per il derivato e al suo profilo di volatilità. La sede di negoziazione informa senza indugio l’autorità competente del metodo applicato. 4.   La sede di negoziazione aggiorna i limiti di prezzo a intervalli regolari durante l’orario di negoziazione, in base al prezzo di riferimento. 5.   La sede di negoziazione rende pubbliche senza indugio le caratteristiche del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera predisposto o ogniqualvolta abbiano apportato una modifica. 6.   Le sedi di negoziazione attuano il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera o integrandolo negli interruttori di circuito esistenti già istituiti a norma della direttiva 2014/65/UE o come meccanismo aggiuntivo. 7.   La sede di negoziazione informa senza indugio l’autorità competente delle modifiche che intende apportare al metodo di calcolo dei limiti di prezzo applicabile a un determinato derivato su energia. 8.   Qualora le informazioni raccolte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma dell’, paragrafo 3, mostrino che è necessaria una maggiore coerenza nell’attuazione del meccanismo al fine di assicurare una migliore gestione dei livelli eccessivi di volatilità dei prezzi in tutta l’Unione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano i principi uniformi di attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, in considerazione delle peculiarità di ciascun derivato su energia, del profilo di liquidità del mercato per il derivato e del suo profilo di volatilità. In particolare, ai fini della fluidità di funzionamento delle sedi di negoziazione in cui sono negoziati derivati su energia, la Commissione può indicare gli intervalli di tempo ai quali saranno aggiornati i limiti di prezzo o le misure da adottare se la negoziazione li supera, comprese disposizioni per garantire la formazione di prezzi di chiusura affidabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
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