Art. 10
Obbligatorietà del prestatore del servizio
In vigore dal 19 dic 2022
Obbligatorietà del prestatore del servizio
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a garantire che le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas soggette alla sua giurisdizione partecipino alla procedura di aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio in quanto possibile mezzo, tra altri, per conseguire gli obiettivi di riempimento di cui agli articoli 6 bis e 20 del regolamento (UE) 2017/1938.
2. Lo Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas impone alle imprese di gas naturale e alle imprese consumatrici di gas soggette alla sua giurisdizione di partecipare alla procedura di aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio con volumi pari almeno al 15 % del volume totale necessario per conseguire gli obiettivi di riempimento di cui agli articoli 6 bis e 20 del regolamento (UE) 2017/1938.
3. Lo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas impone alle imprese di gas naturale e alle imprese consumatrici di gas soggette alla sua giurisdizione di partecipare alla procedura di aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio con volumi pari almeno al 15 % dei volumi corrispondenti agli obiettivi di riempimento transfrontaliero di cui agli articoli 6 quater e 20 del regolamento (UE) 2017/1938.
4. Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas che partecipano all’aggregazione della domanda in virtù di un obbligo imperativo possono decidere di non acquistare il gas dopo la procedura di aggregazione. Il gas acquistato può essere utilizzato per scopi diversi dal riempimento degli impianti di stoccaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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