Art. 1

In vigore dal 19 dic 2022
Il regolamento (UE) 2021/2283 è così modificato: 1) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   La sospensione di cui al paragrafo 2 non si applica ai prodotti originari della della Russia, ad eccezione dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835, o della Bielorussia.»; 2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
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