Art. 1
In vigore dal 19 dic 2022
Il regolamento (UE) 2021/2283 è così modificato:
1)
all' è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. La sospensione di cui al paragrafo 2 non si applica ai prodotti originari della della Russia, ad eccezione dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835, o della Bielorussia.»;
2)
l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2022:2563:oj#art-1