Art. 2

In vigore dal 16 dic 2022
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «comunicazione di emergenza efficace»: comunicazione di emergenza quale definita all’, punto 38, della direttiva (UE) 2018/1972 che garantisce: a) la comunicazione tempestiva tra l’utente finale e lo PSAP più idoneo; e b) la messa a disposizione tempestiva di informazioni contestuali, comprese quelle relative alla localizzazione del chiamante; (2) «informazioni contestuali»: informazioni trasmesse dall’utente finale attraverso una comunicazione di emergenza o derivanti e trasmesse automaticamente dal dispositivo dell’utente finale o dalla rete pertinente per consentire l’individuazione tempestiva delle risorse di intervento dei servizi di emergenza e l’arrivo rapido di tali servizi sul luogo dell’intervento.
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