Art. 7

Impegni e misure di riparazione

In vigore dal 14 dic 2022
Impegni e misure di riparazione 1.   La Commissione può imporre misure di riparazione allo scopo di porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata, effettivamente o potenzialmente, da una sovvenzione estera, a meno che abbia accettato impegni offerti dall’impresa oggetto di indagine in conformità del paragrafo 2. 2.   La Commissione può accettare impegni offerti dall’impresa oggetto di indagine se tali impegni pongono rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione sul mercato interno. Quando accetta tali impegni, la Commissione li rende vincolanti per l’impresa oggetto di indagine mediante una decisione con impegni in conformità dell’, paragrafo 3. Se del caso, l’ottemperanza da parte dell’impresa agli impegni concordati è monitorata. 3.   Gli impegni o le misure di riparazione devono essere proporzionati e porre rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione effettiva o potenziale causata dalla sovvenzione estera sul mercato interno. 4.   Gli impegni o le misure di riparazione possono consistere, tra l’altro: a) nell’offerta di accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a infrastrutture, tra cui impianti di ricerca, capacità di produzione o infrastrutture essenziali, acquisite o sostenute da sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, a meno che tale accesso non sia già previsto dalla legislazione dell’Unione; b) nella riduzione della capacità o della presenza sul mercato, anche attraverso una restrizione provvisoria dell’attività commerciale; c) nell’astensione da determinati investimenti; d) nella concessione di licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per le attività acquisite o sviluppate con l’aiuto di sovvenzioni estere; e) nella pubblicazione dei risultati della ricerca e sviluppo; f) nella cessione di determinate attività; g) nell’imposizione alle imprese dello scioglimento della concentrazione interessata; h) nel rimborso della sovvenzione estera, compreso un tasso d’interesse adeguato, calcolato secondo il metodo stabilito nel regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (20); i) nell’imposizione alle imprese interessate dell’adattamento della loro struttura di governance. 5.   La Commissione impone, se del caso, obblighi di comunicazione e di trasparenza, comprese relazioni periodiche sull’attuazione degli impegni e delle misure di riparazione di cui al paragrafo 4. 6.   Se l’impresa oggetto di indagine propone di rimborsare la sovvenzione estera, compreso un tasso di interesse adeguato, la Commissione accetta tale rimborso come impegno solo ove sia in grado di accertarne la trasparenza, la verificabilità e l’efficacia, tenendo conto del rischio di elusione.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2022/2560 — Impegni e misure di riparazione | Portale Normativo