Art. 3

Esistenza di una sovvenzione estera

In vigore dal 14 dic 2022
Esistenza di una sovvenzione estera 1.   Ai fini del presente regolamento, si ritiene che esista una sovvenzione estera quando un paese terzo fornisce direttamente o indirettamente un contributo finanziario che conferisce un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno e che è limitato, in linea di diritto e di fatto, a una o più imprese o a uno o più settori. 2.   Ai fini del presente regolamento, un contributo finanziario comprende, tra l’altro: a) trasferimenti di fondi o passività, quali conferimenti di capitale, sovvenzioni, prestiti, garanzie sui prestiti, incentivi fiscali, compensazione delle perdite di esercizio, compensazione di oneri finanziari imposti dalle autorità pubbliche, remissione del debito, capitalizzazione del debito o ristrutturazione del debito; b) la rinuncia a entrate altrimenti dovute, quali esenzioni fiscali o la concessione di diritti speciali o esclusivi senza una remunerazione adeguata; oppure c) la fornitura o l’acquisto di beni o servizi. Un contributo finanziario concesso da un paese terzo comprende un contributo finanziario erogato: a) dall’amministrazione centrale e dalle autorità pubbliche a tutti gli altri livelli; b) da un soggetto pubblico straniero le cui azioni possono essere attribuite al paese terzo, tenendo conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese in cui il soggetto opera, compreso il ruolo dell’amministrazione nell’economia; oppure c) da un soggetto privato le cui azioni possono essere attribuite al paese terzo, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2022/2560 — Esistenza di una sovvenzione estera | Portale Normativo