Art. 20

Concentrazioni e soglie di notifica

In vigore dal 14 dic 2022
Concentrazioni e soglie di notifica 1.   Ai fini del presente regolamento, si considera che esista una concentrazione quando una modifica duratura del controllo risulta da uno degli eventi seguenti: a) la fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o di parti di tali imprese; b) l’acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell’insieme o di parti di una o più altre imprese. 2.   La costituzione di un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma è considerata una concentrazione ai sensi del paragrafo 1. 3.   Ai fini del presente regolamento, si considera che esista una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica quando in una concentrazione: a) almeno una delle imprese partecipanti alla fusione, l’impresa acquisita o l’impresa comune è stabilita nell’Unione e genera nell’Unione un fatturato totale pari ad almeno 500 milioni di EUR; e b) le imprese seguenti hanno beneficiato di contributi finanziari totali combinati superiori a 50 milioni di EUR da paesi terzi nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo, l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo: i) nel caso di acquisto, l’acquirente o gli acquirenti e l’impresa acquisita; ii) nel caso di una fusione, le imprese fuse; iii) nel caso di un’impresa comune, le imprese che creano l’impresa comune e l’impresa comune. 4.   Si ritiene che non vi sia concentrazione quando: a) un ente creditizio, un altro istituto finanziario o una società di assicurazioni la cui normale attività comprende la compravendita o la mediazione di titoli per conto proprio o per conto terzi detiene temporaneamente partecipazioni nel capitale di un’impresa acquisite onde rivenderle, purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse al fine di determinare il comportamento concorrenziale di tale impresa ovvero purché eserciti detti diritti soltanto per preparare la vendita dell’intera impresa o di parti di essa ovvero di elementi del patrimonio della stessa o la vendita di tali partecipazioni e la vendita avvenga entro un anno a decorrere dalla data dell’acquisizione; b) il controllo sia acquisito da una persona che abbia ricevuto mandato dalla pubblica autorità in virtù della legislazione di uno Stato membro relativa alla liquidazione, al fallimento, all’insolvenza, alla cessazione dei pagamenti, al concordato o ad altre procedure analoghe; c) le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono effettuate dalle imprese di partecipazione finanziaria di cui all’, punto 15), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), a condizione che siano esercitati i diritti di voto inerenti alla partecipazione, in particolare per quanto riguarda la nomina dei membri degli organi di gestione e controllo delle imprese nelle quali detengono partecipazioni, soltanto ai fini di mantenere il pieno valore di tali investimenti e non di determinare direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale di tali imprese. Il periodo di un anno di cui al primo comma, lettera a), previa richiesta può essere prorogato dalla Commissione se l’ente, l’istituto o la società in questione può dimostrare che non era ragionevolmente possibile effettuare la vendita entro i termini stabiliti. 5.   Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante su un’impresa, in particolare mediante: a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa; b) diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un’impresa. 6.   Il controllo è acquisito dalle persone o dalle imprese che: a) sono titolari dei diritti o beneficiari dei contratti in questione; oppure b) pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti, hanno il potere di esercitare i diritti che ne derivano.
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