Art. 51
Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e misure di riparazione
In vigore dal 14 dic 2022
Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e misure di riparazione
1. Le autorità competenti esercitano il potere di imporre sanzioni amministrative e misure di riparazione di cui all’ in conformità del proprio quadro giuridico nazionale, a seconda dei casi:
a)
direttamente;
b)
in collaborazione con altre autorità;
c)
sotto la propria responsabilità mediante delega ad altre autorità; oppure
d)
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
2. Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o della misura di riparazione da imporre a norma dell’, le autorità competenti tengono conto della misura in cui la violazione è intenzionale o è dovuta a negligenza e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:
a)
la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;
b)
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
c)
la solidità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d)
l’importanza degli utili realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
e)
le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
f)
il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione degli utili realizzati o delle perdite evitate da tale persona fisica o giuridica;
g)
le precedenti violazioni commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile.
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