Art. 17

Processo di gestione degli incidenti connessi alle TIC

In vigore dal 14 dic 2022
Processo di gestione degli incidenti connessi alle TIC 1.   Le entità finanziarie definiscono, stabiliscono e attuano un processo di gestione degli incidenti connessi alle TIC al fine di individuare, gestire e notificare tali incidenti. 2.   Le entità finanziarie registrano tutti gli incidenti connessi alle TIC e le minacce informatiche significative. Le entità finanziarie istituiscono procedure e processi appropriati per garantire, in maniera coerente e integrata, il monitoraggio e il trattamento degli incidenti connessi alle TIC, nonché il relativo seguito, in modo da identificare, documentare e affrontare le cause di fondo e prevenire il verificarsi di tali incidenti. 3.   Il processo di gestione degli incidenti connessi alle TIC di cui al paragrafo 1: a) predispone indicatori di allerta precoce; b) stabilisce procedure per identificare, tracciare, registrare, categorizzare e classificare gli incidenti connessi alle TIC in base alla loro priorità e gravità e in base alla criticità dei servizi colpiti, conformemente ai criteri di cui all’, paragrafo 1; c) assegna i ruoli e le responsabilità che è necessario attivare per i diversi scenari e tipi di incidenti connessi alle TIC; d) elabora piani per la comunicazione al personale, ai portatori di interessi esterni e ai mezzi di comunicazione conformemente all’, nonché per la notifica ai clienti, per le procedure di attivazione dei livelli successivi di intervento, compresi i reclami dei clienti in materia di TIC, e per la comunicazione di informazioni alle entità finanziarie che agiscono da controparti, a seconda dei casi; e) assicura la segnalazione almeno degli incidenti gravi connessi alle TIC agli alti dirigenti interessati e informa l’organo di gestione almeno in merito a detti incidenti, illustrandone l’impatto e la risposta e i controlli supplementari da introdurre; f) stabilisce procedure di risposta agli incidenti connessi alle TIC per attenuarne l’impatto e garantisce tempestivamente l’operatività e la sicurezza dei servizi.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2022/2554 — Processo di gestione degli incidenti connessi alle TIC | Portale Normativo