Art. 4

Condizioni per l'esenzione

In vigore dal 14 dic 2022
Condizioni per l'esenzione 1.   I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento. 2.   Le misure di aiuto sono esentate ai sensi del presente regolamento solo se prevedono esplicitamente che, durante il periodo di concessione dell'aiuto, i beneficiari rispettino le norme della politica comune della pesca e che, se nel corso di tale periodo risulti che il beneficiario non rispetta le norme, l'aiuto sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.
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