Art. 14
Condizioni generali
In vigore dal 14 dic 2022
Condizioni generali
Gli aiuti di cui alla presente sezione rispettano tutte le condizioni generali seguenti:
a)
un peschereccio dell'Unione cui è stato concesso un aiuto non può essere trasferito né reimmatricolato al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale per l'operazione che ha beneficiato dell'aiuto. Se un peschereccio è trasferito o reimmatricolato entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'operazione sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui alla prima frase della presente lettera non è stata soddisfatta;
b)
salvo espresse disposizioni contrarie indicate nella presente sezione, i costi operativi non sono ammissibili.
Storico versioni
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