Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 14 dic 2022
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi
a)
alle microimprese, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
b)
ai comuni di cui agli ; e
c)
ai porti di pesca, ai luoghi di sbarco, alle sale per la vendita all'asta e ai ripari di cui all'.
2. Il presente regolamento si applica anche agli aiuti concessi a qualsiasi impresa attiva nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per uno dei seguenti fini e indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa che beneficia degli aiuti:
a)
ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali;
b)
ovviare ai danni causati da un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale;
c)
ovviare ai danni causati da animali protetti; e
d)
innovare il settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il presente regolamento non si applica:
a)
agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
b)
agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla creazione e la gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
c)
agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
d)
agli aiuti ad hoc a favore delle imprese di cui al paragrafo 5 del presente articolo;
e)
agli aiuti a favore di operazioni o spese
i)
che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio;
ii)
per l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
iii)
per la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall';
iv)
per il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
v)
per l'arresto temporaneo e definitivo delle attività di pesca;
vi)
per la pesca sperimentale;
vii)
per il trasferimento della proprietà di un'impresa, salvo altrimenti disposto dall';
viii)
per aiuti al ripopolamento diretto, salvo nel caso del ripopolamento sperimentale;
ix)
per la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta;
x)
per meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento;
xi)
per investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuti, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);
xii)
per investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto;
xiii)
per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio;
f)
agli aiuti concessi a imprese che:
i)
hanno commesso un'infrazione grave a norma dell' del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (14) o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (15);
ii)
hanno partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell' di tale regolamento; o
iii)
hanno commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), se la domanda di sostegno è presentata a norma degli articoli da 32 a 39 del presente regolamento.
4. Il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti concessi:
a)
alle imprese che partecipano a progetti CLLD o che ne beneficiano;
b)
per compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione delle malattie animali;
c)
ai regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali; o
d)
nei casi seguenti, purché l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione:
i)
per ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali; o
ii)
per ovviare ai danni arrecati da animali protetti.
5. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno, fatta eccezione per uno dei seguenti regimi:
a)
regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturali o da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali; o
b)
regimi di aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD e aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD, o ne beneficiano, a norma degli .
6. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
a)
gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per l'impresa beneficiaria di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilita prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
b)
gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per l'impresa beneficiaria di utilizzare prodotti o servizi nazionali; o
c)
gli aiuti che limitano la possibilità dell'impresa beneficiaria di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
d)
la direttiva Habitat, la direttiva Uccelli, la direttiva sull'inquinamento provocato dalle navi e le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti.
7. Il presente regolamento non si applica:
a)
agli aiuti di Stato previsti nei regimi di cui agli , da 26 a 30, 33, 43, 46, 48, 50 e 52, se soddisfano le condizioni di cui all', a decorrere dal 1o luglio 2023;
b)
a eventuali modifiche dei regimi di cui alla lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato.
La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a qualsiasi tipo di aiuto di cui alla lettera a) del presente paragrafo dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione notificato dallo Stato membro alla Commissione.
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