Art. 9
Protocollo d’intesa
In vigore dal 14 dic 2022
Protocollo d’intesa
1. La Commissione conclude un protocollo d’intesa con l’Ucraina che stabilisce in particolare le condizioni inerenti alle politiche, la programmazione finanziaria indicativa e gli obblighi di rendicontazione di cui all’ ai quali deve essere collegato il sostegno dell’Unione.
Le condizioni inerenti alle politiche sono collegate, se del caso, nel contesto della situazione generale in Ucraina, agli obiettivi e alla loro attuazione di cui rispettivamente agli e al prerequisito di cui all’. Esse comprendono l’impegno a rispettare i principi della sana gestione finanziaria, con particolare attenzione alla lotta contro la corruzione, alla lotta contro la criminalità organizzata, alla lotta antifrode e alla prevenzione dei conflitti d’interessi, e all’istituzione di un quadro trasparente e rendicontabile per la gestione della riabilitazione e, se del caso, della ricostruzione.
2. Il protocollo d’intesa può essere oggetto di riesame intermedio da parte della Commissione. La Commissione può modificare il protocollo d’intesa a seguito del riesame.
3. Il protocollo d’intesa è adottato e modificato secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2463:oj#art-9