Art. 17
Contributo in conto interessi
In vigore dal 14 dic 2022
Contributo in conto interessi
1. Per i prestiti di cui al presente regolamento, in deroga all’articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario e compatibilmente con le risorse disponibili, l’Unione può farsi carico degli interessi concedendo un contributo in conto interessi e coprire le spese amministrative connesse all’assunzione e all’erogazione di prestiti, ad eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito.
2. L’Ucraina può chiedere il contributo in conto interessi e la copertura delle spese amministrative da parte dell’Unione ogni anno.
Storico versioni
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