Art. 1

Portata e frequenza delle segnalazioni sulle operazioni intragruppo e le concentrazioni dei rischi significative

In vigore dal 14 dic 2022
Portata e frequenza delle segnalazioni sulle operazioni intragruppo e le concentrazioni dei rischi significative 1.   Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, il coordinatore nominato in conformità dell’articolo 10 di tale direttiva può chiedere alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista di trasmettere su base ad hoc informazioni sulle concentrazioni dei rischi significative e sulle operazioni intragruppo significative, previa consultazione delle autorità competenti rilevanti. 2.   Le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista assicurano che i dati segnalati a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE siano coerenti con i dati trasmessi conformemente alle prescrizioni delle pertinenti norme settoriali come definite all’, punto 7, di tale direttiva, in particolare il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (6). 3.   Conformemente all’allegato II della direttiva 2002/87/CE, il coordinatore, previa consultazione delle autorità competenti rilevanti, specifica il tipo di operazioni che le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista sono tenute a segnalare. 4.   Le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista trasmettono al coordinatore tutte le informazioni richieste e le eventuali rettifiche dei dati senza indebito indugio.
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