Art. 1
In vigore dal 13 dic 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 è così modificato:
1)
all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei messaggi di cui al paragrafo 1, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del presente regolamento o nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (*1).
(*1) Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2).»;"
2)
all'articolo 6, il paragrafo 3 è così modificato:
a)
la lettera a) è così modificata:
1)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«a)
se il numero unico di accisa indicato corrisponde alla registrazione di un depositario autorizzato, di un destinatario registrato, di uno speditore registrato, di un destinatario certificato o di uno speditore certificato, l'estratto contiene uno dei seguenti elementi:»;
2)
il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv)
informazioni sul codice del ruolo dell'operatore che indichino se un destinatario registrato o un depositario autorizzato sono autorizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (*2) a far circolare i prodotti sottoposti ad accisa verso un luogo di consegna diretta (gruppo di dati 2.3 di cui all'allegato I, tabella 2);
(*2) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).»;"
b)
alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«se il numero unico di accisa indicato corrisponde a un destinatario registrato, a un destinatario certificato o a uno speditore certificato che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere h), l) ed m), del regolamento (UE) n. 389/2012, l'estratto contiene, oltre ai dati di cui alla lettera a), anche le informazioni seguenti:»;
3)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
4)
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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