Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 8 dic 2022
Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato:
(1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, all’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE.
2. Il presente regolamento si applica ai pescherecci nel Mare del Nord.»
;
(2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009, all’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (*1) e all’allegato III del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) si applicano le definizioni seguenti:
a)
«attrezzi mobili di fondo», uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti a strascico gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti da traino per scampi (TBN), reti a strascico per gamberi (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi ancorate (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche scozzesi a coppia (SPR), sciabiche da natante (SV), sciabiche da spiaggia (SB), draghe tirate da natanti (DRB), draghe a mano utilizzate a bordo di una nave (DRH) e draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti (HMD);
b)
«reti da imbrocco e reti da posta impiglianti», uno dei seguenti attrezzi: reti da imbrocco (GN), reti da posta (fisse) a imbrocco (GNS), reti derivanti (GND), reti da posta circuitanti (GNC), tramagli (GTR) e reti combinate (da imbrocco e tramagli) (GTN);
c)
«zone 1»: le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato I, misurate in base al sistema di coordinate WGS84, o dalle linee di separazione tra due zone economiche esclusive o dalla linea di delimitazione delle acque territoriali di cui all’allegato I;
d)
«zone 2»: le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato II, misurate in base al sistema di coordinate WGS84, o dalla linea di delimitazione delle acque territoriali di cui all’allegato II;
e)
«zone 3»: le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato IV, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
f)
«zone 4»: le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato VI, misurate in base al sistema di coordinate WGS84, o dalle linee di separazione tra due zone economiche esclusive o dalla linea di delimitazione delle acque territoriali di cui all’allegato VI;
g)
«Bratten»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato III, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
h)
«zone AIS»: le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato V, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
i)
«zone di controllo»: le zone geografiche elencate come zone di controllo negli allegati I, II e VI, che coprono quattro miglia nautiche intorno a ciascuna zona di gestione, istituite unicamente per avvisare le autorità competenti dei pescherecci in procinto di avvicinarsi a determinate zone protette e in cui le attività di pesca non sono vietate;
j)
«Stati membri interessati»: il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1)."
(*2) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).»;"
(3)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Divieto di pesca
1. È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle seguenti parti corrispondenti delle zone 1 di cui all’allegato I:
a)
nelle zone da 1(1) a 1(13), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az) e 1(13.az), sono vietati i seguenti attrezzi: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti a strascico gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti da traino per scampi (TBN), reti da traino per gamberetti (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi ancorate (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche scozzesi a coppia (SPR), sciabiche da natante (SV), fatta eccezione per le attività di pesca con sfogliare e lime da piombi aventi maglie di dimensioni comprese tra 16 e 31 mm (TBB_CRU_16-31) nella pesca tradizionale del gambero grigio (Crangon spp.) nella zona 1(10)(b);
b)
inoltre, nelle zone da 1(10) a 1(13), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az) e 1(13.az), sono vietati i seguenti attrezzi: draghe tirate da natanti (DRB) e draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti (HMD);
c)
inoltre, nelle zone da 1(10) a 1(11), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az) e 1(11.az), sono vietati i seguenti attrezzi: sciabiche da spiaggia (SB) e draghe a mano utilizzate a bordo di una nave (DRH).
2. È vietato effettuare:
a)
attività di pesca nelle zone da 2(1) a 2(24) e 2(28) delle zone 2, ad eccezione della rispettiva zona di controllo 2(28az.);
b)
operazioni di pesca nelle zone da 2(25) a 2(27) delle zone 2.
3. La pesca sarà autorizzata nelle zone 3 unicamente con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:
a)
attrezzi portatili come lenze e canne (LHP);
b)
reti da traino pelagiche (OTM e PTM);
c)
nasse e trappole (FPO e FIX) per la pesca di crostacei;
d)
reti da imbrocco e tramagli (GTN), purché i pescherecci prendano parte a un programma nazionale di monitoraggio e valutazione condotto da o per conto delle autorità nazionali al fine di valutare le catture accessorie di focene e uccelli marini tramite monitoraggio elettronico a distanza («REM»), fra cui l’uso a bordo di telecamere a circuito chiuso («CCTV») e di dati di posizione.
Per quanto riguarda il presente paragrafo, primo comma, lettera d), gli Stati membri interessati esaminano i dati sulle catture accidentali di focene e uccelli marini ogni anno ed effettuano una valutazione degli stessi entro il 31 dicembre 2024. Questi dati, ovvero ogni nuovo dato appropriato, sono utilizzati per adeguare il ricorso alla pesca con rete nelle zone di cui trattasi conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
4. Il paragrafo 2, lettera b), e il paragrafo 3 si applicano anche alla pesca ricreativa.
5. È vietata qualsiasi attività di pesca con reti da imbrocco (GN, GNS, GND e GNC) e reti da posta impiglianti (GTR e GTN) nelle seguenti parti corrispondenti delle zone 4 di cui all’allegato VI:
a)
nella zona 4(1), fatta eccezione per la rispettiva zona di controllo 4(1.az), è vietata per tutto l’anno qualsiasi attività di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti;
b)
nella zona 4(2), fatta eccezione per la rispettiva zona di controllo 4(2.az), è vietata qualsiasi attività di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti durante la chiusura stagionale dal 1o marzo al 31 ottobre;
c)
nella zona 4(3), fatta eccezione per la rispettiva zona di controllo 4(3.az), il numero totale annuo di giorni di attività di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti non può superare il numero medio annuo di giorni di pesca durante i quali tali attrezzi sono stati utilizzati in tale zona nei sei anni precedenti l’8 marzo 2023;
d)
nella zona 4(4), durante la chiusura stagionale dal 1o giugno al 30 novembre, il numero totale annuo di giorni di attività di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti non può superare il numero medio annuo di giorni di pesca durante i quali tali attrezzi sono stati utilizzati in tale zona tra il 1o giugno e il 30 novembre nel periodo 2012-2016.
6. Qualora siano autorizzate attività di pesca con attrezzi diversi da quelli vietati a norma dei paragrafi 1, 3 e 5, gli attrezzi vietati sono fissati e stivati conformemente alle condizioni previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.»
;
(4)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Transito
1. I pescherecci che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo non autorizzati a pescare nelle zone da 1(1) a 1(13), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az) e 1(13.az), e i pescherecci che tengono a bordo reti da imbrocco e reti da posta impiglianti non autorizzate a pescare nelle zone da 4(1) a 4(4), possono transitare in tali zone purché i suddetti attrezzi siano fissati e stivati durante il transito conformemente alle condizioni previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. I pescherecci possono transitare nelle zone da 2(1) a 2(28) purché gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati conformemente alle condizioni previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. Durante il transito la velocità di tutti i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(13), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az) e 1(13.az), nella zona 2(28) e nelle zone da 4(1) a 4(3) non deve essere inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore o di condizioni sfavorevoli, conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tali casi il comandante informa senza indugio il centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, che informa successivamente le autorità competenti dello Stato membro costiero.»
;
(5)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Sistema di identificazione automatica e sistema di controllo dei pescherecci
1. I pescherecci indicati di seguito devono essere muniti di un sistema di identificazione automatica (AIS) conforme alle norme di rendimento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e devono provvedere a mantenerlo in funzione:
a)
tutti i pescherecci presenti nella zona marina protetta di Bratten;
b)
tutti i pescherecci che operano con attrezzi mobili di fondo all’interno delle zone AIS come specificato al punto 1 dell’allegato V del presente regolamento;
c)
tutti i pescherecci presenti nelle zone AIS come specificato al punto 2 dell’allegato V del presente regolamento.
2. I pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri aumentano la frequenza di trasmissione del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) a una volta ogni 10 minuti ogniqualvolta:
a)
intendano entrare o transitare nelle zone da 1(10) a 1(13) (allegato I), nella zona 2(28) (allegato II) e nelle zone da 4(1) a 4(4) (allegato VI), comprese le rispettive zone di controllo da 1(10.az) a 1(13.az), 2(28.az) e da 4(1.az) a 4(3.az);
b)
tengano a bordo attrezzi vietati durante il periodo di chiusura della pesca (dal 1o giugno al 30 novembre) nella zona 4(4) (allegato VI);
c)
tengano a bordo attrezzi vietati e procedano a una velocità inferiore a sei nodi nelle zone 1(12) e 1(13) (allegato I), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az) e 1(13.az).
3. I pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che entrano nelle zone di controllo registrano nel giornale di bordo elettronico sia gli attrezzi da pesca tenuti a bordo sia gli attrezzi da pesca utilizzati, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.»
;
(6)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Riesame
«A decorrere dall’8 marzo 2023, gli Stati membri interessati monitorano, valutano e riferiscono in merito all’attuazione delle misure di cui agli articoli 3, 4 e 5, ogni tre anni per le misure nelle zone 4(1) e 4(4) (allegato VI) ai sensi della direttiva Uccelli e ogni sei anni per le misure nelle zone da 1(10) a 1(13) (allegato I), nella zona 2(28) (allegato II) e nelle zone 4(2) e 4(3) (allegato VI) ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.»
;
(7)
l’allegato I è modificato conformemente al punto 1 dell’allegato del presente regolamento;
(8)
l’allegato II è modificato conformemente al punto 2 dell’allegato del presente regolamento;
(9)
l’allegato VI è modificato conformemente al punto 3 dell’allegato del presente regolamento.
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