Art. 4

In vigore dal 8 dic 2022
La Polonia procede a controlli amministrativi e materiali a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (44). In particolare, la Polonia verifica: a) l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno; b) per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione; c) che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all' del presente regolamento. Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco. Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:2406:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento (UE) 2022/2406 — Testo vigente | Portale Normativo