Art. 6
Modifica delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici effettuati su alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti
In vigore dal 7 dic 2022
Modifica delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici effettuati su alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti
1. Le frequenze di cui all’allegato I sono modificate tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii), iv), v) e vi), del regolamento (UE) 2017/625, i criteri di cui all’allegato II e, se del caso, per quanto riguarda le informazioni di cui all’allegato III.
2. Le frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, sono riesaminate almeno annualmente, al fine di tenere conto delle nuove informazioni raccolte mediante l’IMSOC o fornite dagli Stati membri, e modificate di conseguenza.
3. La Commissione introduce, ove applicabile, nell’IMSOC ogni modifica apportata all’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, e alle frequenze di cui all’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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