Art. 1
Modifica
In vigore dal 6 dic 2022
Modifica
L’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Remunerazione
1. La BCN competente remunera le riserve obbligatorie minime detenute presso i conti di riserva in base al valore medio, nel periodo di mantenimento, del tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale dell’Eurosistema (ponderato sulla base del numero di giorni di calendario) secondo la formula seguente (in cui il risultato è arrotondato al centesimo):
Dove:
Rt
=
remunerazione da corrispondere sulle riserve obbligatorie minime detenute nel periodo di mantenimento t;
Ht
=
riserve obbligatorie minime mediamente detenute su base giornaliera nel periodo di mantenimento t;
nt
=
numero di giorni solari del periodo di mantenimento t;
rt
=
tasso di remunerazione delle riserve obbligatorie minime per il periodo di mantenimento t; il tasso di remunerazione è arrotondato ai primi due decimali.
i
=
i iesimo giorno solare del periodo di mantenimento t;
DFRi
=
tasso sui depositi presso la banca centrale in ciascun giorno i del periodo di mantenimento.
2. La BCN competente corrisponde la remunerazione sulle riserve obbligatorie minime detenute nella seconda giornata lavorativa di TARGET2 successiva alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.
3. I fondi inclusi negli importi delle riserve obbligatorie minime successivamente esclusi da tali riserve obbligatorie minime in base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), sono remunerati dalla BCN competente conformemente alle norme applicabili ai depositi non collegati alla politica monetaria di cui all’indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) (*1), a partire dalla data in cui trova applicazione la condizione specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), come stabilito dalla BCN competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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