Art. 2

Richieste di aggiornamento dell’elenco dell’Unione da parte degli Stati membri

In vigore dal 2 dic 2022
Richieste di aggiornamento dell’elenco dell’Unione da parte degli Stati membri 1.   Uno Stato membro che presenta alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell’elenco dell’Unione in conformità all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 trasmette alla Commissione le informazioni indicate nell’allegato I del presente regolamento. 2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 è trasmessa al segretariato generale della Commissione. Le informazioni di cui all’allegato I sono inoltre comunicate simultaneamente ai servizi competenti della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione. 3.   La Commissione informa gli altri Stati membri delle richieste di cui al paragrafo 1 tramite i rispettivi rappresentanti nel comitato per la sicurezza aerea in conformità alle procedure previste nel regolamento interno del comitato. La Commissione informa anche l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia»).
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