Art. 1
Oggetto
In vigore dal 2 dic 2022
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme particolareggiate applicabili alle seguenti procedure di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005:
a)
definizione dell’elenco dell’Unione;
b)
aggiornamento dell’elenco dell’Unione;
c)
misure eccezionali adottate da uno Stato membro;
d)
esercizio del diritto di difesa da parte dei vettori aerei;
e)
applicazione dell’elenco dell’Unione da parte degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2023:660:oj#art-1