Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 2 dic 2022
Il regolamento (UE) n. 452/2014 è così modificato: 1) gli sono sostituiti dai seguenti: « Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per gli operatori di aeromobili di paesi terzi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all’interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni dei trattati, ivi comprese le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca della loro autorizzazione, i privilegi e le responsabilità dei titolari di autorizzazioni nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni a fini di sicurezza. Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «volo»: la partenza da un aeroporto specifico verso un aeroporto di destinazione specifico; 2) «operatore di un paese terzo»: qualsiasi operatore in relazione al quale le funzioni e i compiti dello Stato dell’operatore non sono svolti da uno Stato membro o dall’Agenzia. Articolo 3 Autorizzazioni Gli operatori di paesi terzi possono effettuare operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all’interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni dei trattati solo se soddisfano i requisiti dell’allegato 1 e sono in possesso di un’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia in conformità all’allegato 2 del presente regolamento.» (*1)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1)." ; 2) gli allegati 1 e 2 del regolamento (UE) n. 452/2014 sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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