Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e disposizioni transitorie
In vigore dal 1 dic 2022
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e disposizioni transitorie
Gli articoli da 2 a 21 e gli articoli da 25 a 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, e gli allegati da I a VI di tale regolamento sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Tuttavia gli articoli e gli allegati soppressi continuano ad applicarsi:
a)
per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 32 a 38 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
per quanto riguarda i programmi operativi che continuano a funzionare fino alla loro scadenza alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 o che gli Stati membri hanno approvato conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) 2017/891 anteriormente al 1o gennaio 2023.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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