Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637

In vigore dal 30 nov 2022
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è così modificato: 1) è inserito l’articolo 18 bis seguente: «Articolo 18 bis Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance 1.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue: a) le informazioni qualitative sui rischi ambientali, sociali e di governance utilizzando le tabelle 1, 2 e 3 di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XL del presente regolamento; b) le informazioni quantitative sul rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici utilizzando i modelli da 1 a 4 di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XL del presente regolamento; c) le informazioni quantitative sui rischi fisici connessi ai cambiamenti climatici utilizzando il modello 5 di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XL del presente regolamento; d) le informazioni quantitative sulle azioni di attenuazione associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) nei confronti delle controparti soggette all’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), delle famiglie e delle amministrazioni locali di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (*3), utilizzando i modelli 6, 7 e 8 di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XL del presente regolamento; e) le informazioni quantitative su altre azioni di attenuazione e su esposizioni ai rischi connessi ai cambiamenti climatici che non sono considerate attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 ma che sostengono le controparti nel processo di transizione o di adattamento ai fini degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, utilizzando il modello 10 di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XL del presente regolamento. 2.   Gli enti possono scegliere di pubblicare informazioni quantitative sulle azioni di attenuazione e sulle esposizioni relative ai rischi connessi ai cambiamenti climatici associati alle attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, nei confronti delle controparti che sono società non finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui all’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE e che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2178 della Commissione (*4), utilizzando il modello 9 di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XL del presente regolamento. Per il calcolo della percentuale delle esposizioni verso attività che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 (esposizioni allineate alla tassonomia) nei confronti di tali controparti, gli enti: a) possono utilizzare, se disponibili, le informazioni ricevute dalle controparti su base volontaria e bilaterale attraverso il processo di concessione di prestiti e il regolare processo di revisione e monitoraggio del credito; b) se la controparte non può o non intende fornire i dati in questione su base bilaterale, possono usare stime interne e variabili proxy e spiegare nella descrizione che accompagna il modello in che misura è stato fatto ricorso a tali stime interne e variabili proxy e quali stime interne e variabili proxy sono state applicate; c) se non sono in grado di raccogliere su base bilaterale le informazioni in questione, non possono ricorrere a stime interne e variabili proxy o non possono raccogliere tali informazioni o ricorrere a tali stime e variabili proxy in un modo che non sia eccessivamente oneroso per loro o per le controparti, possono spiegare tale incapacità nella descrizione che accompagna il modello. Ai fini della lettera a), gli enti informano le controparti che tali informazioni sono fornite su base volontaria. 3.   Salvo diversa indicazione nelle istruzioni di cui all’allegato XL del presente regolamento, a decorrere dal 31 dicembre 2022 gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 alle date indicate di seguito: a) per l’informativa annuale: 31 dicembre; b) per l’informativa semestrale: 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. (*1)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13)." (*2)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19)." (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1)." (*4)  Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).»;" 2) il testo che figura nell’allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato XXXIX; 3) il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XL.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:2453:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo