Art. 1

In vigore dal 29 nov 2022
Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall’esercizio 2022 a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, sono messi a disposizione degli Stati membri per il rimborso ai beneficiari finali figurano nell’allegato del presente regolamento. Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
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