Art. 1
Monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti
In vigore dal 29 nov 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:
1)
l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
Monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti
(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)
Quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto della decisione, ciò deve essere indicato nella dichiarazione doganale precisando il numero di riferimento della decisione.»;
2)
all’articolo 61 sono aggiunti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:
«1 bis. Negli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (*1) (“convenzione PEM”), quando si applicano due o più insiemi di norme di origine, l’origine preferenziale delle merci può essere determinata secondo uno o più insiemi di norme di origine.
I fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Nel caso in cui tale quadro giuridico non sia precisato, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.
1 ter. Ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie (*2) applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, nel caso in cui:
a)
le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3 e 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato; e
b)
non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.
L’esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rilascio o la compilazione di una prova di origine conformemente a uno specifico insieme di norme di origine.
(*1)
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 1."
(*2) Le norme di origine transitorie sono le norme rivedute della convenzione PEM (GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1) applicabili parallelamente alle norme vigenti della convenzione PEM su base transitoria in attesa dell’adozione delle norme rivedute della convenzione PEM.»;"
3)
all’articolo 62 sono aggiunti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:
«1 bis. Negli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, quando si applicano due o più insiemi di norme di origine, l’origine preferenziale delle merci può essere determinata secondo uno o più insiemi di norme di origine.
I fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Nel caso in cui tale quadro giuridico non sia precisato, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.
1 ter. Ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie applicabili parallelamente alla convenzione PEM, nel caso in cui:
a)
le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3 e 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato; e
b)
non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.
L’esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rilascio o la compilazione di una prova dell’origine conformemente a uno specifico insieme di norme di origine.»;
4)
all’allegato 22-15, la nota a piè di pagina (3) è sostituita dalla seguente:
«(3)
Paese, gruppo di paesi o territorio interessato. Se l’origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci (ossia la convenzione PEM e/o le norme di origine transitorie).
Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.»;
5)
all’allegato 22-16, la nota a piè di pagina (5) è sostituita dalla seguente:
«(5)
Paese, gruppo di paesi o territorio interessato. Se l’origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci (ossia la convenzione PEM e/o le norme di origine transitorie).
Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.»;
6)
all’allegato 22-17, la nota a piè di pagina (4) è sostituita dalla seguente:
«(4)
Da compilare se necessario. L’Unione, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originari i materiali.»;
7)
all’allegato 22-17, la nota a piè di pagina (5) è sostituita dalla seguente:
«(5)
Da compilare se necessario. Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.Se l’origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci (ossia la convenzione PEM e/o le norme di origine transitorie).
Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.»;
8)
all’allegato 22-18, la nota a piè di pagina (5) è sostituita dalla seguente:
«(5)
Da compilare se necessario. L’Unione, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originari i materiali.»;
9)
all’allegato 22-18, la nota a piè di pagina (6) è sostituita dalla seguente:
«(6)
Da compilare se necessario. Paese, gruppo di paesi o territorio interessato. Se l’origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci (ossia la convenzione PEM e/o le norme di origine transitorie).
Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.».
Storico versioni
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