Art. 9
Norme per l’attuazione della vaccinazione profilattica d’urgenza e della vaccinazione d’urgenza degli animali selvatici
In vigore dal 28 nov 2022
Norme per l’attuazione della vaccinazione profilattica d’urgenza e della vaccinazione d’urgenza degli animali selvatici
1. Nell’attuare la vaccinazione profilattica d’urgenza di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e la vaccinazione d’urgenza degli animali selvatici di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’autorità competente:
a)
specifica il tipo di vaccino da utilizzare o da considerare prioritario, la copertura vaccinale minima e gli animali/le specie bersaglio;
b)
stabilisce a livello geografico:
i)
una zona di vaccinazione nella quale viene effettuata la vaccinazione al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dalle aree colpite a quelle non colpite;
ii)
una zona di peri-vaccinazione attorno alla zona di vaccinazione nella quale non è autorizzata la vaccinazione e che circonda, con una determinata ampiezza, il perimetro della zona di vaccinazione;
c)
attua una sorveglianza clinica e di laboratorio rafforzata nelle zone di vaccinazione e di peri-vaccinazione di cui alla lettera b):
i)
al fine di valutare l’efficacia della vaccinazione nella zona di vaccinazione;
ii)
al fine di rilevare ogni possibile nuovo focolaio della malattia nelle zone di vaccinazione e di peri-vaccinazione;
iii)
conformemente all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda le procedure di campionamento, i metodi diagnostici e il trasporto dei campioni;
iv)
selezionando i metodi diagnostici in base al tipo di vaccino somministrato.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), punto ii), nell’attuare la vaccinazione profilattica d’urgenza nelle zone in cui la presenza della pertinente malattia di categoria A non è stata sospettata o confermata, come pure nell’attuare la vaccinazione d’urgenza degli animali selvatici, l’autorità competente può decidere di non stabilire la zona di peri-vaccinazione.
3. Laddove le zone di vaccinazione e di peri-vaccinazione di cui al paragrafo 1, lettera b), si trovino nel territorio di più Stati membri, le autorità competenti di tali Stati membri cooperano alla loro istituzione.
4. Se nelle parti 1 e 2 degli allegati da VII a XIV sono stabilite condizioni specifiche per malattia, l’autorità competente attua le misure di cui al paragrafo 1 conformemente a tali condizioni.
Storico versioni
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