Art. 8

Norme per l’attuazione della vaccinazione soppressiva d’urgenza

In vigore dal 28 nov 2022
Norme per l’attuazione della vaccinazione soppressiva d’urgenza Nell’attuare la vaccinazione soppressiva d’urgenza di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i), l’autorità competente: a) vaccina gli animali soggetti alla deroga di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 senza indugio dopo la conferma del focolaio o dei focolai pertinenti; b) dispone e supervisiona l’abbattimento di tutti gli animali vaccinati il prima possibile, conformemente alle norme di cui all’, paragrafo 1, lettera a), o paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687, come pure nel contesto delle misure di biosicurezza di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, di tale regolamento delegato.
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